REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO DI NASCOSTO PER LA CASSAZIONE E’ LEGALE
- Mag
- 18
- Posted by admin
- Posted in Investigazioni
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TUTELARSI DA SOLI E’ POSSIBILE ?
Quante volte nella nostra vita ci siamo trovati con la necessità di documentare delle situazioni particolari, dei fatti scottanti e di conseguenza produrre delle prove che pensavamo fossero inutilizzabili durante un processo?
REGISTRARE AUDIO E VIDEO DI NASCOSTO E’ LEGALE ?
La risposta è SI secondo la cassazione le registrazioni audio delle conversazioni possono essere accolte in tribunale. Lo dicono le sentenze numero 7239 del 1999 e la numero 36747 del 24 settembre 2003. Quest’ultima, in particolare sancisce che «le registrazioni di colloqui, riunioni, anche fatte “di nascosto”, sono perfettamente lecite ed hanno lo stesso valore di una nota scritta; peraltro, la cosiddetta “registrazione audio” rappresenta un valido elemento di prova davanti al giudice».
QUALI SONO I LIMITI DI LEGGE ?
Essere in possesso di dispositivi di registrazione audio e video non è reato e neanche il loro utilizzo in strada o nei luoghi dove ci rechiamo ma le registrazioni devono contenere la persona che le effettua. Installare una telecamera o un registratore audio in un ufficio e lasciarlo in funzione senza la nostra presenza e successivamente andare a riprenderlo per estrarne i file registrati non è consentito, in quanto le registrazioni presenti nei dispositivi non includono la nostra persona responsabile delle registrazioni.
ATTENZIONE! Effettuando registrazioni a distanza o comunque intercettare conversazioni dove chi effettua tali operazioni non è presente secondo la legge rappresenta un illecito, e si traduce nel reato di intercettazione illegale.
DIFESA LEGALE: LE PROVE
Quindi è possibile tutelarsi nel corso di un processo presentando prove audio video in tribunale?
Si secondo la Cassazione rappresenta una forma di autotutela e garanzia contro abusi, minacce, insulti e ricatti. Costituisce “prova” e può essere custodita legittimamente per poi utilizzarla durante il processo all’occorrenza (Cass. pen., sez. I, 8 giugno 1999, n. 7239).
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